Legislazione di Riferimento

Pubblicato il 01/12/2017

La legge di riferimento ha subito un cambiamento con la chiusura delle Provincie, quindi con la L.R. 3/16 l’art. 11 bis della 6/2008 diventa questo:

Art. 11 bis

(Fauna selvatica ferita)

  1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l’esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
  2. L’attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalla Regione in base agli indirizzi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalla Regione o dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).
  3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull’intero territorio regionale.
  4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell’Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico.
  5. Il recuperatore abilitato, nell’esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all’ articolo 13 della legge 157/1992 .
  6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l’intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell’attività venatoria.
  7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l’inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l’attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.
  8. Entro il 28 febbraio la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell’anno precedente.
    (ABROGATO)
  9. 9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

    Lo stesso articolo sarà ulteriormente modificato con l’art. 78 della L.R. 28/17 a partire dal 01/01/18 così come di seguito:

    Art. 78

    (Modifiche all’ articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 )
    1. All’ articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)
    il comma 2 è sostituito dal seguente:
    <<2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.>>;

    b)
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    <<4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro: a) organizzate dalla Regione; b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI); c) riconosciute dall'ENCI. 4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). 4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.>>.

    c)
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
    <<7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento. 7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell'inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni. 7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.>>.


    Pubblicato il 05/02/2015

    Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6

    Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria.

    Art. 11 bis

    (Fauna selvatica ferita)

    1. Le Province disciplinano il recupero della fauna selvatica ferita durante l’esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
    2. L’attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalle Province in base agli indirizzi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalle Province o dall’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).
    3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull’intero territorio regionale.
    4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell’Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Provincia e pubblicato sul proprio sito informatico.
    5. Il recuperatore abilitato, nell’esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all’ articolo 13 della legge 157/1992 .
    6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l’intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell’attività venatoria.
    7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l’inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Provincia competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l’attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.
    8. Entro il 28 febbraio la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell’anno precedente.
    9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

    Note:

    Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013

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